(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10
                          del 12 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di polizia municipale
 
   1.  La  Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65, detta norme per la istituzione,  organizzazione  e
funzionamento   del   servizio  di  polizia  municipale  al  fine  di
assicurare  su  tutto  il  territorio  un  uniforme   ed   efficiente
espletamento  delle  funzioni  di  polizia locale svolte dai comuni e
dagli altri enti locali.
   2. I comuni e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni
di polizia locale possono nel rispetto delle norme di cui alla  legge
n.  65/86  istituire  il  servizio di polizia municipale, o il corpo,
quando il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a  sette
unita'.